venerdì 3 luglio 2009

Dementibus Ter

Il decreto sicurezza, è diventato legge. Ecco l’ennesima legge porcata, il cosiddetto “pacchetto sicurezza” stile porcellum.
Nella saga delle porcate il “pacchetto sicurezza” istituisce il già noto reato di clandestinità, dà il via libera alle attesissime ronde con tanto di spray al peperoncino, vara "la legge sulle intercettazioni", provvista di bavaglio incorporato alla stampa, che in realtà elimina le intercettazioni, la legge sul "diritto all'oblio" ecc.
Ma tra la selva delle porcate non si sono dimenticati neanche le “porcatine”. Armatevi di pazienza e leggetevi ad esempio l’articolo 3. La formulazione è del Calderoni, ministro della semplificazione, più semplice di così si muore: L'articolo 3 comma 48-1 e 2 della legge recentemente approvata prevede alcune importanti modifiche del codice della strada. Dice testualmente la legge: «Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis». In pratica da un lato si introduce nel codice della strada una norma la 219-bis che introduce il patentino a punti anche per i motocicli. Dall'altro si estende la punibilità con la conseguente sottrazione di punti se si è in possesso di una qualsiasi patente di guida, anche a tutti quelli che guidano una bicicletta o magari un carro trainato da cavalli o dai buoi e commettono un'infrazione. (fonte Italiaoggi)
Traduzione: Chi guiderà un bicicletta, se risulterà positivo all’ alcol test, verrà sanzionato come se stesse guidando una Ferrari. E tra le sanzioni accessorie si applicherà anche la decurtazione dei punti patente. Se il ciclista ha la patente. Se no, amen e chi ha avuto, ha avuto e chi ha data ha dato.
La caccia ai ciclisti è aperta. Nel regno di Sua immunità se si ruba una mela sei un ladro...se rubi una nazione ti chiamano Papi. GPS

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